Ambiente


Studiosepi S.r.l opera, grazie ai propri collaboratori, anche nel settore dell’Ambiente offrendo alle aziende un servizio di consulenza, assistenza e realizzazione degli adempimenti previsti dalle normative obbligatorie in materia di tutela dell’ambiente:

  • Servizio di consulenza, assistenza e redazione del Registro di Carico/Scarico rifiuti (Carico in base alla Vostra produzione di rifiuti come da procedura e Scarico nei tempi stabiliti per la legge) con elaborazione e calcolo MUD           annuale, nel rispetto della normativa vigente e futura, utilizzando applicazioni informatiche specializzate e l'infrastruttura Internet.
  • Pratica emissioni Atmosfera con relativi campionamenti (ove necessario)
  • Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (componente emissioni)



**INFORMATIVA OBBLIGHI DIAGNOSI ENERGETICA**

Entro il 5 dicembre 2019 hanno l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014 le grandi imprese e le imprese energivore.

Le grandi imprese sono quelle che occupano almeno 250 persone oppure quelle che, indipendentemente dal numero di persone occupate, hanno un fatturato superiore a 50 milioni di euro e contemporaneamente un bilancio superiore a 43 milioni di euro.

Le imprese energivore invece sono quelle con consumi annuali di energia elettrica maggiori o uguali a 2,4 GWh (oppure con consumi annuali di energia diversa dall’elettrica maggiori o uguali a 2,4 GWh) e con rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento dell’attività e il valore del fatturato non inferiore al 3%.

Al fine del calcolo dei soggetti occupanti e degli importi finanziari rilevanti per la classificazione dell’impresa occorre stabilire se l’impresa stessa sia autonoma, associata o collegata. Nel caso in cui l’impresa sia associata o collegata bisogna considerare i dati del personale occupato e degli indici finanziari desunti dal bilancio consolidato.

La diagnosi energetica deve essere eseguita sui siti di proprietà aziendale sulla base dei consumi complessivi e dei dati di monitoraggio inerenti al 2018. Dunque, l’azienda deve disporre di un sistema di monitoraggio installato entro e non oltre dicembre 2017.

Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa. Per quanto riguarda le grandi imprese di trasporto i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, …) per i quali valgono le definizioni precedenti, sia il trasporto stesso considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio.

Nel caso di aziende monosito la diagnosi energetica deve essere effettuata obbligatoriamente qualora i consumi complessivi aziendali inerenti al 2018 siano superiori a 100 tep.

Nel caso di aziende multisito si deve scegliere correttamente il numero e la tipologia di siti da sottoporre obbligatoriamente a diagnosi energetica. In particolare, per il settore industriale si ha:

  • tutti i siti con consumi superiori a 10000 tep devono essere sottoposti a diagnosi energetica
  • tutti i siti con consumi inferiori a 100 tep possono essere esclusi da tale obbligo ammesso che la somma dei consumi di tutti questi siti rappresenti meno del 20% dei consumi globali aziendali
  • per i restanti siti (consumi compresi fra 100 tep e 10000 tep) si può scegliere se effettuare la diagnosi energetica di ciascuno di essi o se procedere ad una clusterizzazione per fasce di consumo. All’interno dei cluster individuati la diagnosi energetica verrà condotta esclusivamente su un campione limitato di siti. Di seguito si riporta la clusterizzazione proposta da ENEA.